Ecco la distinzione tra “sosta” e
“campeggio”, così come delineata dal Codice della Strada (D. Lgs. n.
285/1992) e dal suo Regolamento (D.P.R. n. 495/1992).
1. Diritto di sosta:
- non c'è nelle zone ove vige il divieto di sosta per i veicoli in
genere (vedi punto 2);
- l’autocaravan non deve poggiare sul suolo salvo che con le ruote;
- non deve emettere deflussi propri, salvo quelli del propulsore
meccanico;
- non deve occupare comunque la sede stradale in misura eccedente
l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo. (art. 185 Codice della
Strada).
Da ciò deriva che, qualora vengano rispettate le suddette
condizioni, è lecito pernottare all’interno dell’autocaravan in sosta.
2. Divieti di sosta e parcheggi
pubblici e privati con sbarre orizzontali:
Il divieto di sosta per soli autocaravan può essere previsto dalle
amministrazioni locali solo qualora il provvedimento escluda dalla sosta
anche tutti gli altri veicoli con analoghe caratteristiche dimensionali e di
massa e solo se legittimato da oggettive situazioni d’intransitabilità.
Lo stesso vale per i parcheggi pubblici e per le aree private aperte all’uso
pubblico, dotati di sbarra orizzontale che impedisce l’accesso a veicoli con
altezza superiore a m 2.00. Le sbarre sono legittime solo qualora
all’interno dell’area ci sia un effettivo impedimento strumentale per la
sosta di veicoli di tali dimensioni e mai quando rendono senza alcun motivo
impossibile il diritto di circolazione o di sosta dei summenzionati mezzi.
3. Diritto di campeggio:
Si ha campeggio, attendamento o simili, ogni qualvolta non si rientri
nelle condizioni di sosta previste al punto 1. Ciò significa, ad esempio,
che l’aver appoggiato uno sgabello per terra, che permetta un più agevole
accesso all’autocaravan, integra già un’ipotesi di campeggio e non di sosta.
Considerato che campeggiare esula dalla semplice circolazione dei veicoli, è
prevista per gli enti territoriali, proprietari delle strade, la facoltà di
limitare tale possibilità ad aree attrezzate adeguatamente allo scopo. Ed
infatti all’entrata di molti Comuni viene segnalato, con apposito cartello
previsto dal Codice della Strada, il divieto di camping sul territorio dello
stesso (ma non divieto di sosta come sopra precisato!). È del resto compito
del conducente dell’autocaravan informarsi preventivamente dell’esistenza
e dislocazione dei camping lungo la tratta prescelta.
Stesso discorso vale anche per quanto riguarda gli impianti
igienico-sanitari per lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e
sporche raccolte negli impianti interni delle autocaravan. A tal fine è a
disposizione gratuitamente a tutti i visitatori di
Arcipelago una guida alle
aree di sosta in Italia, nei quali è possibile scaricare ecologicamente
le acque reflue dei veicoli.
Una guida ai camping è invece possibile
trovare qui.
4. Vademecum in caso di multa:
Il Codice della Strada prevede che contro l’irrogazione di una multa si
possa ricorrere al Prefetto del luogo della commessa violazione e ciò entro
60 giorni dal momento in cui l’infrazione viene personalmente contestata da
un agente delle Forze Pubbliche oppure entro 60 giorni dalla notificazione
del verbale di rilevamento dell’infrazione. In alternativa, ma nel termine
di 30 giorni, è possibile interessare direttamente l’Autorità Giudiziaria.
Il ricorso va presentato su carta uso bollo nella cancelleria dell’autorità
competente e chi presenta ricorso potrà stare in giudizio anche senza il
patrocinio di un difensore.
Nel caso in cui venga proposto ricorso al prefetto, questi potrà dichiarare
fondata o meno la rilevazione dell’infrazione. Nel primo caso emetterà
un’ordinanza-ingiunzione che obbliga al pagamento della multa oppure
un’ordinanza di archiviazione che chiude il caso. Contro
l’ordinanza-ingiunzione e contro la cartella esattoriale si può sempre
comunque ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Importante:
- Informatevi prima di incominciare il viaggio sulle
aree di sosta per autocaravan dislocati in Italia, salvate sul proprio
PC l'ultima versione della banca dati e fatevi una stampa da portare con
se, delle regioni che intendete visitare.
- Non disperdete i residui organici e le acque chiare e sporche raccolte
negli impianti interni delle autocaravan nell’ambiente! Oltre a costituire
un’infrazione sanzionata con una multa da 60 € a 242 € lo scarico abusivo
crea danni enormi all’ambiente e pericoli igienico-sanitari per la
popolazione residente.
-
Usate sempre prodotti
biodegradabili al 100%.
- Gli scarichi selvaggi, come quello illustrato nella foto,
costituiscono
un grave danno per l'ambiente e forniscono la giustificazione per le
autorità comunali alla deliberazione di divieti.
|